Con l’approvazione definitiva della legge di bilancio 2024 del 30 dicembre scorso vengono tutte rispettate le ipotesi in tema di lavoro previste compresa la modifica riguardante l’Irpef. Elenchiamo qua sotto le principali novità:
Riforma fiscale: riduzione delle aliquote irpef
A decorrere dal 1° gennaio 2024, per un solo anno, le aliquote Irpef vengono ridotte da quattro a tre, con l’aliquota del 23% che, sostituendo quella del 25%, coprirà anche l’attuale scaglione che comprende i redditi da € 15.000 a € 28.000.
In termini finanziari ciò che rileva è indubbiamente il taglio di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione Irpef.
Pertanto, le nuove aliquote Irpef saranno le seguenti:
- 23% per i redditi fino a € 28.000
- 35% per i redditi superiori a € 28.000 e fino a € 50.000
- 43% per i redditi superiori a € 50.000.
Viene inoltre innalzata di 75 euro, da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro.
Esonero contributivo lavoratori dipendenti
Viene confermato anche per l’anno 2024, con qualche modifica, l’esonero parziale contributivo a favore dei lavoratori dipendenti previsto dalla legge di bilancio 2023. Il beneficio, riconosciuto per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore nella misura del:
- 6%, nel caso in cui la retribuzione imponibile, riparametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di € 2.692, al netto del rateo di tredicesima
- 7% qualora la retribuzione imponibile non ecceda l’importo di € 1.923, al netto del rateo di tredicesima
La verifica della soglia reddituale va effettuata mese per mese e pertanto la riduzione della quota dei contributi dovuta potrà assumere un’entità diversa in base alla retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento dell’importo di 2.692 euro.
A differenza degli anni passati, l’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevede espressamente che non venga applicato l’esonero contributivo alla tredicesima mensilità o al singolo rateo di tredicesima.
L’INPS con circolare n. 11/2024 ha precisato che la misura introdotta non si configura come un aiuto di Stato e, pertanto, non necessita di autorizzazione della Commissione europea.
Decontribuzione lavoratrici madri
La legge di bilancio 2024 ha previsto un beneficio di natura contributiva anche a favore delle lavoratrici madri. Si tratta, in particolare, di un esonero contributivo pari al 100% dei contributi IVS a carico dipendente a favore delle lavoratrici madri con almeno 3 figli e titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ambito privato o pubblico, esclusi i rapporti di lavoro domestico. La misura spetta per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, nella misura massima di € 3.000 annui riproporzionati su base mensile e fino al compimento del 18° anno di vita del figlio più piccolo. In via sperimentale e per il solo anno 2024, l’esonero totale è riconosciuto anche alle lavoratrici con 2 figli e fino al compimento del 10° anno di vita del figlio più piccolo. La legge di bilancio, infine, ammette espressamente la cumulabilità del beneficio con l’esonero parziale contributivo del 6% o del 7%.
La richiesta del bonus deve essere presentata all’INPS tramite il datore di lavoro che dovrà comunicare il numero dei figli ed i loro codici fiscali. La lavoratrice interessata dovrà presentare in forma scritta la richiesta al datore di lavoro, sia pubblico che privato, indicando i suddetti dati necessari al datore di lavoro per presentare la richiesta.
Congedi parentali
La legge di bilancio estende, per il solo anno 2024, l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, in alternativa tra i genitori, prevista dalla legge di bilancio 2023 per il primo mese di congedo, per un ulteriore mese, portando dunque a due mensilità la fruizione dell’indennità nella misura dell’80%, fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.
Ricordiamo che la misura è applicabile limitatamente all’anno 2024 e per i genitori che hanno terminato la fruizione del congedo di maternità o paternità obbligatorio in data successiva al 31 dicembre 2023. Per l’anno 2025 l’indennità sarà pari al 60% della retribuzione.
Incremento della soglia di esenzione dei fringe benefits
La nuova legge di bilancio per il 2024 ha modificando gli importi per la soglia di esenzione dei fringe benefits. Più precisamente il Governo ha previsto le seguenti soglie di esenzione:
- € 2.000 a favore dei lavoratori con figli fiscalmente a carico (in luogo dei 3.000 dell’anno precedente)
- € 1.000 a favore di tutti gli altri lavoratori dipendenti(in luogo dei 258,23 euro dell’anno precedente).
Rispetto all’anno precedente beneficiano dell’esenzione anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.