Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto legge n. 21/2022, viene prevista la possibilità (non è quindi obbligatorio), per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare 200,00 euro per ogni lavoratore dipendente sottoforma di buoni benzina o titoli analoghi. I buoni non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR.
In attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che i buoni benzina possano essere cumulabili con l’eventuale buono rientrante nel limite di esenzione riconosciuto dal TUIR per beni e servizi fino a 258,23 annui, con la conseguenza che il plafond massimo del 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 euro totali.
Ai fini dell’esenzione, in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e nel caso in cui l’azienda decida per l’erogazione, pare prudente riconoscere il benefit alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di dipendenti. Non si ritiene pertanto consigliabile un’applicazione ad personam, cioè a vantaggio solo di alcuni lavoratori.