Premessa
Nel quadro delle ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 223 del 23 settembre 2022 (data di entrata in vigore 24 settembre 2022), prevede, agli articoli 18 e 19, il riconoscimento di un’indennità una tantum a determinate categorie di soggetti.
In particolare, l’articolo 18 del citato decreto legge prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto legge.
Campo di applicazione
Si evidenzia che l’erogazione della indennità, ai sensi dell’articolo 18 in esame, per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato. L’articolo 01, comma 10, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede, infatti, la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato.
Al contrario, l’erogazione da parte del datore di lavoro non agricolo trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.
Erogazione
L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022) e con la denuncia UniEmens entro il 31 dicembre 2022.
L’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.
Diversamente, in riferimento a “eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”, la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
Dichiarazione del lavoratore
L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta in via automatica, in misura fissa, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro – di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16” del D.L. n. 144/2022. Si tratta delle prestazioni per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 3 dell’articolo 18 in commento prevede che: “L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”.